Sequestro di Carne alla Fraschette

 

In data 1 marzo 2014 sono stati sequestrati piu di 200 kg di carne ad Ariccia, unitamente ai congelatori dove venivano conservati, con scadenza tra il 2004 e il 2009.

La carne di maiale, pecora, manzo e agnello presentava colore scuro.

I "ristoranti" coinvolti sono diversi. A carico dei titolari stanno facendo il loro corso sia la giustizia amministrativa (con multe) sia quella penale.

Come cittadini e fruitori di Ariccia ci sentiamo però di incoraggiare oltre al rispetto delle norme igienico sanitarie, anche la pubblicazione dei nomi delle fraschette coinvolte affinchè Ariccia non venga posta in cattiva luce per alcuni soggetti fatiscenti: "Aggiornamento" la fraschetta coinvolta era Osteria O Turchetto.

Sequestro Ristorante

Hanno svolto l'attività di sequestro: I Carabinieri della stazione di Ariccia unitamente ai Carabinieri del NAS e dell' Ispettorato del Lavoro di Roma.

Ad ogni modo gli pseudo ristoratori rischiano anche la sospensione dell'attività di ristorazione per il reato di frode alimentare.

Revoca Licenza Somministrazione Alimenti e Bevande

Il sindaco ha revocato la licenza sul seguente presupposto:

L’art. 64, comma 1, dispone che L’apertura degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione,

di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal

comune competente per territorio”.

Al riguardo, si osserva che la legge 25 agosto 1991,

n.287, disciplina distintamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

8  esercitata nei confronti del pubblico indifferenziato e quella esercitata nei confronti di

particolari tipologie di utenti.

Nel caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la disciplina del decreto conferma la

necessità del provvedimento di autorizzazione da parte del comune competente per

territorio. Al riguardo si richiama l’attenzione sulla circostanza che il procedimento di

rilascio dell’autorizzazione in questione è soggetto a silenzio assenso per effetto dell’art. 20

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 (cfr. Consiglio si

Stato 27 ottobre 1998, n. 1394).

2.2. In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiama il parere 23

maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel quale il Ministero dell’interno ha ribadito che

l’autorizzazione per l’attività in discorso mantiene la“natura di licenza di polizia ai fini

dell’art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall’art. 152 del reg. al t.u.l.p.s., modificato dal

D.P.R. n. 311/2001”. Ad avviso del Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura

di “autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti

e bevande, comporta la soggezione dell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di

pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e

dell’incolumità delle persone.

Da ciò discende che l’autorità competente al rilascio è

tenuta a svolgere l’attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di

pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del

locale (..)”.

I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono quelli di cui agli artt.

11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

 

 

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